Isidoro Tricarico

RAPPRESENTIAMO IL PUNTO DI VISTA DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ALLA POLITICA PARLANDO DI BONUS FISCALI FUTURI E QUELLI CHE SI SONO APPENA CONCLUSI.

“ SE NON TI OCCUPI DI POLITICA LA POLITICA SI OCCUPERA’ DI TE “

Cit. Ralph Nader

  • –  Comunità energetiche e la trasformazione che i condomini Italiani dovranno affrontare nei prossimi anni, seguendo le disposizioni Europee.
  • –  Come cosNtuire una Comunità EnergeNca in condominio, la modulistica da approntare.
  • –  Strutturare le basi per la realizzazione dell’efficientamento del patrimonio ImmobiliareItaliano.

Moderano l’intervento: Marco Quagliariello
Piero Cucunato

Prenderanno parte alla discussione i seguenN tecnici: Rosario Calabrese – Presidente UNAI NAZIONALE Archite<o Italo Bassani
Andrea Tolomelli – Presidente Nazionale ABICONF Ingegnere Domenico Matera esperto ENEA.Sergio Roncucci Segretario IsNtuto nazionale transizione energeNca
Antonio Vorzillo Vicepresidente I.N.T.E
Isidoro Tricarico – OGGICONDOMINIIO
Ingegnere Christian Mari – Sviluppatore strategie commerciali DUFERCO ENERGIA S.P.A

Rappresentan/ is/tuzionali: Anna Cinzia Bonfrisco
Membro del Parlamento Europeo

Gianluca Cantalamessa Senatore della Repubblica

Pasquale Cicciarelli Consigliere Regionale Lazio

Laura Cartaginese Consigliere Regionale Lazio

Francesca Leoncini Consigliere Roma Capitale

Dario Tamburrano
Già Membro del Parlamento Europeo

Federico Rocca
Consigliere Roma Capitale – Vicepresidente Lavori Pubblici

Laura Corrotti
Presidente Commissione UrbanisNca e poliNche abitative rifiuti REGIONE LAZIO

Fabio Ecca
Commissione PNR Roma Eur

n.b. la lista dei politici che parteciperanno alla fiera è in conNnuo aggiornamento.

Gianni Pietro Girotto
Senatore della XVII legislatura del della Repubblica

Schiano di Visconti Michele Deputato della Repubblica

Interviene la politica e costruiremo insieme a loro un tavolo di confronto per mettere in atto le necessarie modifiche per migliorare l’efficienza energetica dei condomini Italiani.
Ci confronteremo per ascoltare cosa serve per realizzare quello di cui NOI abbiamo bisogno e forniremo loro punti di vista diversi su cui ragionare per far conoscere quelle che sono le difficoltà di chi si prende cura del patrimonio immobiliare del Nostro Paese.

Un confronto per costruire CONGIUNTAMENTE le procedure che ci consenEranno la realizzazione delle comunità energeEche e dei futuri bonus edilizia.

    C.I.F. 2024

    Salone delle Fontane Via Ciro il Grande 10/12 00144 ROMA – EUR

    Condominio in Fiera

    11.05.2024

    14.00 – 16.00

    OGGICONDOMINIO al SAIE

    Al via la prima giornata di Convegni dell’iniziativa “Condominio in mostra” organizzato da #anapi in occasione del SAIE Bari 2021, per approfondire le tematiche più rilevanti che ruotano attorno all’universo condominiale.

    È il convegno di apertura tenuto dai Presidenti della Consulta Nazionale delle Associazioni degli Amministratori di Condominio, nel quale si parla del ruolo delle Associazioni a tutela degli Amministratori di Condominio.

    Sono presenti Vittorio Fusco, Presidente Nazionale ANAPI, Giuseppe Bica, Presidente Nazionale ANAMMI, Stefano Milanesi Presidente Nazionale APAC, Isidoro Tricarico Presidente Nazionale OGGICONDOMINIO.

    Perché è necessario un Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio

    La disciplina dell’amministratore di condominio trova fondamento nel Codice Civile e, in particolare, negli artt. 1129, 1130, 1130-bis e 71-bis disp. att. c.c. La riforma del condominio (L. 220/2012) ha introdotto requisiti minimi per l’esercizio dell’incarico, prevedendo formazione iniziale, aggiornamento periodico e obblighi di trasparenza gestionale.

    Tuttavia, la normativa non stabilisce alcun sistema di accreditamento nazionale né un registro ufficiale pubblico e istituzionale dei professionisti abilitati. La verifica dei requisiti resta affidata ai singoli condomini o ad associazioni private, con notevoli lacune operative.

    Da qui l’esigenza di istituire un Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio (R.U.N.A.C.), con funzione certificativa e di vigilanza professionale.

    L’art. 71-bis disp. att. c.c. individua i requisiti per assumere l’incarico, ma non prevede un archivio ufficiale che consenta di verificarli. Un registro nazionale renderebbe:

    • certa, verificabile e opponibile la posizione professionale del soggetto;
    • consultabile il possesso dei requisiti morali, fiscali e formativi;
    • trasparenti corsi, crediti formativi e aggiornamenti obbligatori.

    La certificazione non sarebbe più documentale e frammentaria, ma unitaria e verificabile tramite un canale istituzionale.

    La legge prevede obbligo di aggiornamento, ma non un sistema di controllo.

    Il registro potrebbe introdurre un sistema di accreditamento formativo, simile a quello previsto per ordini professionali:

    • registrazione dei crediti formativi ottenuti;
    • obbligo di aggiornamento annuale certificato;
    • sospensione automatica in caso di mancato adempimento.

    Questo garantirebbe standard professionali misurabili e omogenei su scala nazionale.

    La nomina dell’amministratore è un atto fiduciario ma con rilevanza giuridico-patrimoniale. Un registro pubblico consentirebbe ai condomini di:

    • consultare le credenziali prima della nomina o riconferma;
    • conoscere eventuali sanzioni disciplinari o sospensioni;
    • verificare la posizione assicurativa e le garanzie professionali.

    Si ridurrebbe il rischio di affidare patrimoni immobiliari a soggetti impreparati o non qualificati.

    L’assenza di un registro agevola l’improvvisazione e l’ingresso nel settore di figure non qualificate. Il RUNAC permetterebbe:

    • identificazione univoca degli iscritti attraverso matricola digitale;
    • obbligo di possesso di assicurazione RC professionale;
    • tracciamento delle attività e delle responsabilità.

    La professione assumerebbe così caratteristiche più vicine a un’attività ordinistica o para-ordinistica, con tutele maggiori per il mercato.

    Il condominio è oggi il principale contenitore fisico della popolazione italiana. L’amministratore gestisce manutenzioni, impianti, adempimenti fiscali, sicurezza, appalti e bonus edilizi.

    Un registro nazionale garantirebbe competenza tecnica minima per:

    • sicurezza e regolarità degli impianti (DM 37/2008);
    • gestione degli appalti e dei lavori straordinari;
    • adempimenti GDPR, antincendio, agevolazioni fiscali.

    Un professionista formato riduce errori gestionali, responsabilità civili e penali, e il ricorso a contenziosi ex artt. 63 disp. att. c.c. e 645 c.p.c.

    Il registro sarebbe il primo passo verso un riconoscimento normativo pieno della figura dell’amministratore come professionista tecnico-giuridico.

    Ciò aprirebbe la strada a:

    • disciplina deontologica nazionale;
    • regolamento sanzionatorio centralizzato;
    • integrazione con Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate;
    • possibilità futura di un vero e proprio Albo Professionale.

    Una categoria numerosa e strategica per il Paese necessita di una cornice normativa organica.

    Il Registro Unico Nazionale non è solo uno strumento amministrativo, ma un presidio di legalità e una misura evolutiva del settore, con ricadute in termini di:

    • qualificazione professionale,
    • trasparenza e concorrenza leale,
    • tutela del patrimonio immobiliare,
    • riduzione del contenzioso,
    • riconoscimento giuridico della professione.

    È una riforma non più rinviabile.

    Il condominio è un micro–sistema pubblico: merita una governance certificata, controllabile e tecnicamente competente.

    La deontologia dell’amministratore di condominio: etica e responsabilità professionale

    L’amministratore di condominio non è soltanto un gestore di beni comuni e un esecutore di delibere assembleari: è una figura professionale che svolge un ruolo chiave nell’equilibrio e nella convivenza condominiale.

    Per questo motivo, oltre agli obblighi normativi previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali, l’amministratore è tenuto a rispettare principi deontologici fondamentali che ne guidano l’operato quotidiano.

    Cosa si intende per deontologia professionale?

    La deontologia è l’insieme di regole etiche e comportamentali che regolano una professione, con lo scopo di tutelare la qualità dei servizi offerti e i diritti di chi ne beneficia. Per gli amministratori di condominio, questi principi si traducono in una condotta trasparente, imparziale, competente e rispettosa delle norme e delle persone.I principali doveri deontologici dell’amministratore

    1. Trasparenza e correttezza

    L’amministratore ha il dovere di operare in modo chiaro e leale, rendendo conto del proprio operato all’assemblea, curando la tenuta della contabilità e facilitando l’accesso alla documentazione condominiale da parte dei condomini.

    2. Imparzialità e neutralità

    L’amministratore rappresenta l’intera collettività condominiale e non può favorire singoli condomini o schierarsi in conflitti interni. Deve mantenere una posizione di equilibrio e mediazione.

    3. Riservatezza

    Deve rispettare la privacy dei condomini e trattare con riservatezza tutte le informazioni acquisite nello svolgimento del suo incarico.

    4. Aggiornamento professionale continuo

    Ai sensi del D.M. 140/2014, l’amministratore ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione periodica, aggiornandosi su normative, giurisprudenza e prassi amministrative.

    5. Competenza e diligenza

    È tenuto a gestire il condominio con la diligenza del buon padre di famiglia, ponendo attenzione, perizia e tempestività nella gestione delle questioni tecniche, giuridiche e contabili.

    6. Conflitto di interessi

    L’amministratore deve astenersi dal ricoprire incarichi o assumere decisioni quando si trovi in situazioni di conflitto di interessi, diretti o indiretti, con il condominio o con i condomini.

    L’importanza dell’etica nella gestione condominiale

    Un amministratore deontologicamente corretto contribuisce a creare un clima di fiducia, prevenire conflitti e favorire una gestione serena e condivisa delle risorse comuni. La deontologia non è solo un codice morale, ma uno strumento di qualificazione e tutela per l’intera comunità condominiale.

    Sanzioni e responsabilità

    In caso di violazione dei doveri deontologici, l’amministratore può essere oggetto di revoca da parte dell’assemblea o del giudice, oltre che di eventuali azioni legali civili o penali.

    Pausa Condominio 35

    ☕ PAUSA CONDOMINIO ☕
    Trentacinquesima puntata della terza stagione. In studio ospite l’Avv. Isidoro Tricarico Presidente di OggiCondominio e l’Avv. Luca Iadecola.
    Conduce Simona Chiossone
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    Per info e domande scrivere alla  mail pausaondominio@deltatv.it e… Buon condominio a tutti!

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    ☕ PAUSA CONDOMINIO ☕
    Trentatreesima puntata della terza stagione. In studio ospite l’Avv. Isidoro Tricarico Presidente di OggiCondominio e il dott. Stefano Urso.
    Conduce Simona Chiossone
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    Pausa Condominio 20

    ☕ PAUSA CONDOMINIO ☕
    Ventesima puntata della terza stagione. In studio ospite l’Avv. Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio che parlerà del regolamento di condominio.
    Conduce Simona Chiossone.
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    PAUSA CONDOMINIO. TERZA STAGIONE. PUNTATA 4

    Quarta puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio ed in collegamento l’ Avv. Marco Ribaldone Presidente nazionale della Assocond Conafi, Associazione Italiana Condomini

    Conduce Simona Chiossone.

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    PAUSA CONDOMINIO. TERZA STAGIONE. PUNTATA 3

    Terza puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio c’è il dott. Adolfo Giannini, coordinatore regionale UNAI – Unione Nazionale Amministratori d’Immobili

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    PAUSA CONDOMINIO. STAGIONE TERZA. PUNTATA 2

    Seconda puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio è in collegamento il dott. Battista Praino editore della rivista CondominioZeroProblemi e Condominio Zero Pensieri nonché del portale www.condominionotizie.it

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    PAUSA CONDOMINIO. TERZA STAGIONE. PUNTATA 1

    Prima puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio è in collegamento il dottor Nicola Ricci presidente del Osservatorio Nazionale Condomini.

    Conduce Simona Chiossone.

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    Il Condominio del Futuro: Come l’Intelligenza Artificiale Sta Rivoluzionando la Vita Condominiale

    nni, l’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando molti aspetti della nostra vita quotidiana, e il mondo del condominio non fa eccezione. Dalla gestione energetica alla sicurezza, passando per la manutenzione e la comunicazione tra condomini, le tecnologie basate sull’IA stanno migliorando l’efficienza e il comfort degli edifici residenziali. Vediamo come.


    1. Gestione Energetica Intelligente

    Uno degli aspetti più innovativi dell’IA applicata ai condomini riguarda la riduzione dei consumi energetici. Grazie a sensori e algoritmi avanzati, i sistemi di gestione degli edifici possono:

    Ottimizzare i consumi di luce e riscaldamento in base alla presenza delle persone e alle condizioni climatiche.

    Prevedere i picchi di consumo e adattare di conseguenza la fornitura di energia.

    Suggerire strategie di risparmio personalizzate per ogni unità abitativa.

    L’IA permette quindi di ridurre gli sprechi e abbassare i costi delle bollette per tutti i condomini.


    1. Manutenzione Predittiva e Automatizzata

    Grazie all’IA, la manutenzione degli edifici diventa più efficiente e meno costosa. Sistemi di monitoraggio avanzati sono in grado di:

    Prevedere i guasti degli ascensori, degli impianti di riscaldamento e delle tubature prima che si verifichino problemi gravi.

    Inviare notifiche automatiche all’amministratore e ai tecnici per interventi mirati.

    Ridurre i tempi di intervento e i costi di riparazione grazie alla diagnosi preventiva.

    Questo significa meno disagi per i residenti e una maggiore durata delle infrastrutture condominiali.


    1. Sicurezza Potenziata con l’IA

    La sicurezza è una delle preoccupazioni principali nei condomini. L’intelligenza artificiale offre soluzioni avanzate per:

    Riconoscimento facciale e biometrico per l’accesso ai locali comuni, migliorando la sicurezza senza bisogno di chiavi o badge.

    Videosorveglianza intelligente capace di riconoscere comportamenti sospetti e avvisare in tempo reale il personale di sicurezza.

    Gestione automatizzata delle emergenze, come incendi o fughe di gas, con sistemi che allertano immediatamente i vigili del fuoco o il servizio di manutenzione.

    Queste innovazioni aumentano il livello di protezione senza impattare negativamente sulla privacy dei residenti.


    1. Comunicazione e Amministrazione Smart

    L’IA sta rivoluzionando anche il modo in cui i condomini comunicano e gestiscono la vita comunitaria. Tra le innovazioni più utili troviamo:

    Chatbot e assistenti virtuali per rispondere a domande sui regolamenti condominiali, prenotare spazi comuni o segnalare problemi.

    Piattaforme intelligenti di gestione condominiale che semplificano il pagamento delle spese, la prenotazione di servizi e l’invio di segnalazioni all’amministratore.

    Sistemi di votazione online con IA, che facilitano la partecipazione alle assemblee e migliorano la gestione delle decisioni collettive.

    Questi strumenti aiutano a ridurre conflitti e migliorare la convivenza tra i residenti.


    1. Automazione degli Spazi Comuni

    Nei condomini più innovativi, l’IA viene utilizzata per ottimizzare l’uso degli spazi comuni, come giardini, palestre o sale riunioni.

    Sistemi di prenotazione automatizzata evitano sovrapposizioni e migliorano la gestione delle risorse.

    L’IA può adattare l’illuminazione e la climatizzazione in base alla presenza di persone, aumentando il comfort e riducendo i consumi.

    I robot per la pulizia e la manutenzione possono garantire ambienti sempre ordinati e igienizzati senza interventi umani costanti.

    Tutto questo rende la vita condominiale più comoda e organizzata.


    Conclusione: Il Condominio del Futuro È Già Qui

    L’intelligenza artificiale sta trasformando il condominio in un ambiente più sicuro, efficiente ed ecosostenibile. Se da un lato l’adozione di queste tecnologie richiede un investimento iniziale, dall’altro offre vantaggi economici e pratici per tutti i residenti.

    Con il continuo sviluppo dell’IA, possiamo aspettarci che i condomini diventino sempre più automatizzati, sostenibili e interconnessi, migliorando la qualità della vita di chi ci abita.

    Sei pronto a vivere nel condominio del futuro?

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    Legittimazione Attiva dell’Amministratore di Condominio

    In molti si chiedono quali siano le cause condominiali nelle quali l’amministratore agisce d’ufficio, ossia senza preventiva autorizzazione assembleare, e soprattutto quali siano quelle in cui si avanzano contestazioni legate al difetto di legittimazione attiva.

    In tema di legittimazione attiva dell’amministratore di condominio, la giurisprudenza ha delineato con precisione i confini entro i quali l’amministratore può agire senza necessità di autorizzazione assembleare. Secondo l’articolo 1130, comma 1, n. 4, del Codice Civile, l’amministratore ha il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Questo include la possibilità di promuovere azioni giudiziarie volte alla tutela delle parti comuni, come le azioni possessorie per la reintegrazione nel possesso di tali parti.

    Tuttavia, la legittimazione dell’amministratore a promuovere l’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore, a tutela dell’edificio nella sua unitarietà, non si estende, in assenza di mandato rappresentativo dei singoli condomini, alla proposizione di azioni risarcitorie relative ai danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

    Queste eccezioni vengono avanzate se si ravvisano gli estremi per poter fare: eccepire la carenza di legittimazione, giusto per farlo (es. in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.), non ha senso ed è indice di impreparazione o, forse peggio, di azione dilatoria.

    In un’articolata causa risolta dalla Corte di Cassazione con al sentenza n. 26849 del 29 novembre 2013, s’è nuovamente affrontato il tema della legittimazione attiva dell’amministratore di condominio in relazione al concetto di atti conservativi: per quali motivi l’amministratore può far causa ad un condomino (o ad un terzo) al fine di conservare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile da egli gestito.

    La Corte, nella pronuncia in esame, ha precisato che il riferimento agli artt. 1130 n. 4 e 1131 c.c. riguarda quelli in vigore prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio (le vecchie norme si applicano a tutte le cause iniziate prime del 18 giugno 2013).

    Ai fini pratici, c’è da dire, cambia poco: sul punto le norme sono sostanzialmente invariate.

    Nel caso di specie l’amministratore richiedeva la rimozione di una veranda, installata su un balcone, che rovinava l’estetica dell’edificio oltre che la rimozione di alcuni beni da uno scantinato condominiale e di un motore frigorifero da una parte comune.

    Le controparti del condominio, fin dal primo grado, chiedevano venisse accertata la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore in quanto lo stesso aveva agito senza mandato assembleare. Nel grado di appello si vendevano data ragione in relazione a quelle riguardanti lo scantinato.
    La Corte di Cassazione, che ha posto la parola fine alla contesta, ha ritenuto queste doglianze infondate e, come si dice in gergo, cassato con rinvio la sentenza per le parti ritenute illegittime.

    Non è stato così per le vetrate. In particolare – si legge in sentenza – con riguardo alla suddetta azione relativa alle vetrine, è stato affermato (cfr. Cass. n. 9378 del 1997; Cass. n. 24391 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 14626 del 2010) che, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 c.c. (“ratione temporis” applicabili, nella versione antecedente alla novellazione intervenuta per effetto della legge 11 dicembre 2012, n. 220), l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di aperture abusive eseguite, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio“.

    È importante notare che, in alcune situazioni, l’amministratore necessita di una delibera assembleare valida per agire in giudizio, soprattutto quando l’azione non ha una mera finalità conservativa ma implica questioni più complesse o che esulano dalle sue attribuzioni ordinarie.

    In sintesi, la legittimazione attiva dell’amministratore di condominio è riconosciuta per le azioni volte alla conservazione e tutela delle parti comuni dell’edificio, mentre per altre tipologie di azioni, specialmente quelle riguardanti le proprietà esclusive dei singoli condomini, è necessaria una specifica autorizzazione assembleare o un mandato da parte dei proprietari interessati.

    Avv. Isidoro Tricarico

    presidente OGGICONDOMINIO

    Il giardino è condominiale? Chi può dirlo? Gli atti d’acquisto, le tabelle e i testimoni…

    Quali sono i beni condominiali?

    L’art. 1117 c.c. ne contiene un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa, anche dopo l’entrata in vigore della riforma del condomino.

    Se l’art. 1117 c.c. non basta per individuarli, come fare?

    Al riguardo è utile rammentare quanto affermato dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, che varie volte si sono espressi in questo modo ” affinché possa operare, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva.

    Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell’edificio comune, si presume – indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi – la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso
    ” (così, ex multis, Cass. 21 dicembre 2007 n. 27145).

    Resta, poi, sovrano il contenuto dei così detti titoli (atti d’acquisto o regolamenti contrattuali).
    Si badi: per quanto in molte pronunce si afferma che i titoli sono in gradi vincere “la presunzione di condominialità” di un bene le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la “locuzione « presunzione di condominialità» ex art. 1117 c.c. debba essere intesa in modo atecnico ed improprio per cui i beni indicati nella norma codicistica sarebbero comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo idoneo (regolamento contrattuale, atti di acquisto delle singole unità immobiliari, usucapione ecc.) (Cass., SS.UU. civ., n. 7449/1993).

    Tornado ai beni condominiali esempio, classico e plastico, di bene non inserito nell’elencazione di cui all’art. 1117 c.c. ed intorno al quale spesso si litiga è il giardino antistante o retrostante l’edificio: bene comune o pertinenza delle singole unità immobiliari.

    La risposta non può prescindere da un esame dei luoghi e dei documenti.
    In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che ” al di là delle oggettive risultanze documentali verificate negli atti di alienazione degli immobili (leggasi atti d’acquisto n.d.A.), il giudice di appello si è conformato al condivisibile principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14528 del 2000), alla stregua del quale deve considerarsi ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, dal momento che l’asservimento reciproco del bene comune (accessorio) consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare i beni accessori comuni a favore delle rispettive proprietà esclusive (beni principali)” (Cass. 5 dicembre 2013, n. 27302).

    Vale la pena evidenziare un aspetto: come accadde nel 2000, con riferimento ad una parte comune (nel caso di specie il giardino) non si parla semplicemente di bene funzionale e strumentale alle unità immobiliari ma di pertinenze; queste, per definizione, sono ” le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” (art. 817, primo comma, c.c.).

    Non solo servizio ma anche ornamento, un qualcosa in più della mera relazione tra principale ed accessorio.
    Che la Corte di Cassazione intenda allargare il novero delle cose comuni non solamente alle cose funzionali ma anche a quelle ornamentali? Così fosse anche la piscina dovrebbe, in mancanza di indicazioni scritte, essere considerata sempre e comunque bene condominiale.

    Avv. Isidoro Tricarico

    Presidente Nazionale Centro Studi OGGICONDOMINIO

    Errore nelle tabelle millesimali: richiesta di revisione per incongruenze e variazioni delle unità immobiliari in condominio

     Cambiare le tabelle millesimali in condominio: cosa sapere 

    Le tabelle millesimali sono fondamentali per determinare la ripartizione delle spese condominiali, ma cosa fare se sono sbagliate o non più adeguate? Ecco come si può procedere:

    1️⃣ Quando si possono modificare?
    Le tabelle possono essere cambiate in caso di:

    Errori materiali o di calcolo.

    Mutamenti significativi nella struttura o nell’uso delle unità immobiliari.

    2️⃣ Chi decide?
    La modifica delle tabelle richiede il consenso unanime dell’assemblea, salvo il caso di errore o cambiamenti oggettivi, dove può essere sufficiente una deliberazione con maggioranze più basse (secondo l’art. 69 delle disposizioni attuative del Codice Civile).

    3️⃣ Il ruolo del tecnico
    Un professionista abilitato, come un ingegnere o un geometra, può ricalcolare i millesimi e presentare la nuova proposta.

     Consiglio: Se pensi che le tabelle millesimali del tuo condominio non rispecchino più la realtà, inizia con un confronto in assemblea e valuta di coinvolgere un esperto.

    Hai avuto esperienze con la modifica delle tabelle millesimali? Scrivici alla nostra mail redazione@oggicondominio.blog oppure scrivicelo nei commenti! 

    #Condominio #TabelleMillesimali #ConsigliUtili #oggicondominio #pausacondominio #tabellemillesimali

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    Infiltrazioni dal lastrico solare e danni a proprietà privata: rilevanza dell’indagine peritale per la prova del nesso di causa

     Manutenzione del Lastrico Solare: Un’attenzione che fa la differenza! ☀️

    Il lastrico solare è una parte fondamentale del nostro condominio: non è solo una copertura, ma un elemento essenziale per la protezione dell’intero edificio.

     Perché è importante la manutenzione?

    Prevenire infiltrazioni e danni strutturali.

    Garantire l’efficienza energetica, soprattutto se ospita pannelli solari.

    Salvaguardare il valore dell’immobile e il comfort abitativo.

    ‍♂️ Come possiamo prendercene cura?

    Controlli periodici della pavimentazione e delle guaine impermeabili.

    Pulizia regolare di scarichi e canalizzazioni.

    Interventi tempestivi in caso di segni di usura o problemi.

    Investire in manutenzione significa evitare spese impreviste e vivere in un ambiente sicuro. Condividiamo questa responsabilità per il bene di tutti i condomini!

     Hai domande o vuoi saperne di più? Parliamone nei commenti!

    Scrivici alla nostra mail redazione@oggicondominio.blog oppure segui la nostra trasmissione Pausa condominio … E buon condominio a tutti!

    #oggicondominio #pausacondominio #amministratoredicondominio #condominio #lastrico

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    Numerose assemblee di condominio potranno essere dichiarate nulle su richiesta dopo nuova sentenza 1734 del 2024

    Stai cercando di far annullare una riunione di condominio? Ecco i passaggi chiave da seguire:

    1️⃣ Verifica l’irregolarità: Controlla se la convocazione non rispetta i termini di legge o del regolamento condominiale, come:

    – Notifica inviata troppo tardi (meno di 5 giorni di preavviso).

    – Ordine del giorno non chiaro o incompleto.

    – Convocazione non inviata a tutti i condomini.

    2️⃣ Raccogli prove: Conserva email, raccomandate o documenti che dimostrano le irregolarità.

    3️⃣ Segnala al presidente dell’assemblea o all’amministratore: Puoi farlo prima della riunione o presentare una contestazione formale durante la stessa.

    4️⃣ Richiedi un annullamento legale: Se la riunione si tiene comunque e vengono prese decisioni, puoi contestarle rivolgendoti a un avvocato o al tribunale (entro 30 giorni).

     Ricorda: Una comunicazione chiara e rispettosa è sempre la chiave per gestire i conflitti condominiali.

    Se hai dubbi, consulta il regolamento condominiale o chiedi il supporto di un professionista!

    Hai mai avuto problemi con una riunione di condominio? Condividi la tua esperienza nei commenti!

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    Nuovo codice della Strada, via libera al Senato: ecco cosa cambia

    🚦 Il Codice della Strada: un impegno per tutti, una sicurezza per ciascuno 🚗

    Rispettiamo il Codice della Strada non solo per evitare multe, ma soprattutto per proteggere le nostre vite e quelle degli altri. Ogni regola ha un motivo, ogni segnale è un promemoria per guidare con responsabilità.

    🔹 Limiti di velocità: perché la strada non è una pista.
    🔹 Cinture di sicurezza: un piccolo gesto che salva grandi vite.
    🔹 Rispetto dei pedoni e dei ciclisti: sono gli utenti più vulnerabili.
    🔹 Stop al telefono alla guida: una distrazione può cambiare tutto.

    📢 Guidare con rispetto e prudenza è un atto di civiltà! Non dimentichiamoci che la strada è di tutti e la sicurezza comincia dalle nostre scelte.

    Chi salva una vita, salva il mondo intero. Oggi, facciamo la differenza: rispettiamo il Codice della Strada!

    #codicedellastrada

    https://www.rainews.it/articoli/2024/11/nuovo-codice-della-strada-ecco-cosa-cambia-31c06ec9-1e12-43c7-b1be-629fe6d71fc1.html

    Nomina amministratore senza specificazione del compenso: delibera nulla

    ️ Perché l’indicazione analitica del compenso dell’amministratore di condominio è fondamentale?

    Quando si sceglie un amministratore di condominio, è essenziale che la proposta di incarico includa una chiara indicazione analitica del compenso. Ma perché è così importante?

     Trasparenza e fiducia
    Un compenso dettagliato permette ai condomini di sapere esattamente per cosa stanno pagando. Questo favorisce un rapporto basato sulla fiducia e riduce le incomprensioni.

     Rispetto delle normative
    L’art. 1129 del Codice Civile richiede che il compenso sia specificato in modo chiaro. Una proposta generica o ambigua potrebbe addirittura invalidare la nomina dell’amministratore!

     Chiarezza nei servizi
    Con un’indicazione analitica, è più semplice distinguere le attività ordinarie incluse nel compenso fisso da eventuali spese straordinarie. Questo aiuta a prevenire spiacevoli sorprese in futuro.

    Affidarsi a un amministratore che rispetta questi principi significa tutelare il proprio condominio e assicurarsi una gestione professionale e trasparente.

     Prima di approvare, verificate sempre i dettagli!

    …e buon condominio a tutti!

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    #pausacondominio #oggicondominio #amministrazionecondomini #condominio #vitacomune #amministratoredicondominio

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    Le tabelle millesimali errate vanno applicate sino alla loro revisione

     Termini di Applicabilità delle Tabelle Millesimali in Condominio 

    Sai qual è il ruolo delle tabelle millesimali e quando possono essere modificate? Scopriamo insieme alcuni punti chiave:

     Cosa sono le tabelle millesimali?
    Sono strumenti che determinano la quota di partecipazione di ciascun condomino alle spese comuni, calcolata in base al valore proporzionale dell’unità immobiliare rispetto all’intero edificio.

     Quando si possono modificare?
    Le tabelle millesimali si modificano solo in casi particolari, come:

    Errore nella redazione originale 

    Cambio di destinazione d’uso o alterazione significativa delle unità immobiliari ️

     Cosa dice la legge?
    Secondo l’Art. 69 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, una modifica delle tabelle richiede l’unanimità dei condomini, salvo situazioni che giustifichino una rettifica.

     Chi decide?
    L’assemblea condominiale ha un ruolo cruciale, ma per interventi più complessi è necessario il supporto di tecnici qualificati e, in alcuni casi, una sentenza del tribunale.

     Conclusione: Le tabelle millesimali sono uno strumento importante per la vita condominiale, ma devono essere utilizzate e aggiornate con attenzione, sempre rispettando le norme.

    https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.condominioweb.com%2Fle-tabelle-millesimali-errate-vanno-applicate-sino-alla-loro-revisione.22199&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

    Anagrafe condominiale “ridimensionato” e nuovo catasto. Una miscela esplosiva.

    La conversione del decreto Destinazione Italia e l’avvio della riforma del catasto avranno anche delle ripercussioni in ambito condominiale sollevando alcune problematiche di natura applicativa. Cosa cambia con la riforma del catasto? In un precedente articolo (Ecco come il nuovo catasto ci porterà delle sgradite sorprese.) ho parlato delle modifiche che verranno applicate al sistema catastale. Una riforma molto complicata visto che non si metteva mani dalla fine della seconda guerra mondiale (le tipologie catastali sono ancora oggi quelle definite negli anni ’40). Dovrà censire 63 milioni di unità immobiliari e ci vorranno non meno cinque anni secondo le più rosee previsioni dell’Agenzia delle Entrate per far andare a regime il nuovo metodo di classificazione al fine di fornire un’immagine del patrimonio immobiliare sul territorio più realistica e coerente con l’attuale situazione del mercato. Non sono mancate le critiche. Alcune associazioni di categoria (Assoedilizia) hanno parlato di “danno immediato e nessun beneficio per il settore”, mentre Confedilizia, si auspica un sistema che dia la “possibilità per i cittadini di impugnare valori e rendite”. 

    Le ripercussioni in ambito condominiale. Indirettamente questa riforma andrà ad incidere anche sui compiti dei singoli amministratori di condominio, perché ai sensi dell’art. 1130 comma 6 della legge 220/2012 e successiva modifica (Dl 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014), attribuisce a loro, la facoltà di raccogliere i dati catastali delle proprietà amministrate e se il proprietario non aderisce, la legge consente di recuperarle addebitando la spesa ai titolari. 

    La compilazione dell’anagrafe condominiale comporta inevitabilmente un adoperarsi, in primis, dell’amministratore, che nel caso di mancata collaborazione dei condomini dovranno collegarsi ai terminali dei catasti d’Italia. 

    L’inghippo. Solo pochi Comuni “privilegiati”. L’Anagrafe Immobiliare Integrata, gestita dall’Agenzia del Territorio, ed operativa dal 1° gennaio 2011, capace di riunire tutte le banche dati esistenti, sicuramente sarà un ottimo strumento. Circa un anno fa è stata lanciata, solo in via sperimentale, questo servizio di consultazione integrata delle banche dati catastali e ipotecaria. Per la sperimentazione sono stati individuati solo 134 Comuni (tra cui Torino, Bologna, Padova, Vicenza, Viterbo, Pescara e Lecce ecc.), che rappresentano il 12% del patrimonio immobiliare urbano nazionale, in base all’attuale livello di integrazione tra le informazioni catastali e di pubblicità immobiliare. Questo significa, i restanti 88% dei Comuni non potranno utilizzare, se pur invia sperimentale, tale strumento. La riforma del catasto, potrebbero rivelarsi una ottima occasione per prevedere degli strumenti atti ad una individuazione più celere dei dati richiesti per la compilazione della stessa anagrafe condominiale, cercando, ove possibile, di non introdurre dei nuovi balzelli a carico dei condomini. 

    I dati inerenti alle “condizioni di sicurezza”. Il Decreto Destinazione Italia ha introdotto una importante modifica per quanto concerne la tenuta e l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale, specificando che i dati relativi alle c.d. “condizioni di sicurezza” devono essere esclusivamente quelli riferiti alle “parti comuni dell’edificio”. Il correttivo è strettamente connesso alle nuove attribuzioni dell’amministratore di condominio, ridefinite dall’art.1130 c.c., della legge di riforma ed attribuisce all’amministratore il compito di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Secondo la formulazione originaria della norma, il registro in questione doveva contenere, oltre alle generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, “nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”. Dal tenore letterale del nuovo art. 1130 c.c. si riteneva che i dati relativi alle condizioni di sicurezza dovessero essere riferiti, analogamente ai dati catastali, alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, con tutta una serie di conseguenze rilevanti sia per l’amministratore che per i singoli condomini, chiamati a svolgere un’attività particolarmente intensa e difficoltosa, nonché possibile fonte di responsabilità e contenziosi. 

    In particolare, l’amministratore avrebbe dovuto richiedere ai condomini i dati delle certificazioni relative, appunto, agli immobili e relativi impianti di proprietà individuale, con conseguente obbligo per i proprietari di emettere le relative attestazioni sulla sicurezza dei propri immobili, anche in quelle ipotesi in cui le attività ivi realizzate non fossero state idonee ad interferire in alcun modo con la tutela delle parti comuni dell’edificio. Circostanza, questa, che avrebbe potuto dare luogo a ingiustificate intromissioni nelle proprietà individuali. Il legislatore risolve la questione limitando l’oggetto dell’anagrafe condominiale ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle sole parti comuni (ex art. 1117 c.c.) o, al più, delle parti comuni richiamate dagli artt. 1120 e 1122 c.c., in relazione alle particolari fattispecie ivi contemplate. 

    L’area della vigilanza, in capo all’amministratore, è quindi stata ridotta facendo rientrare esclusivamente le parti e gli impianti comuni, anche se ai sensi dell’articolo 1130, n. 4, del codice civile l’amministratore deve “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio” assumendo una posizione di garanzia nei confronti dei condomini. 

    Il Registro Anagrafe Sicurezza. Il registro di anagrafe condominiale contiene tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari. Il decreto-legge precisa che le annotazioni relative alle condizioni di sicurezza – cui fa riferimento il comma 1, n. 6) – sono da intendere esclusivamente come inerenti alle parti comuni dell’immobile. Il “registro della sicurezza” è uno strumento dinamico di controllo per garantire una gestione efficiente e trasparente. A tal fine dovrà contenere ogni dato relativo alle parti comuni e monitorare le condizioni di sicurezza dello stabile al fine di prevenire ogni tipo di rischio. Per tali motivi la specifica, introdotta dalla legge, che i dati relativi alla sicurezza devono essere contenuti nel Registro di anagrafe implica che l’amministratore ha l’obbligo di denunciare eventuali motivi di insicurezza presenti nel condominio o nei suoi impianti. 

    Le sorprese. Siccome l’amministratore deve registrare “ogni dato relativo alla sicurezza delle parti comuni”, per fare ciò dovrebbe effettuare preliminarmente un “inventario” degli impianti comuni ma anche valutare se i medesimi impianti siano tutti adeguati alla normativa in tema di sicurezza. Da ciò ne deriva una conseguenza: l’amministratore deve essere in grado di accertasi in che statogli impianti si trovino al momento della redazione del medesimo registro, da ciò ne conseguenze che gli impianti comuni censibili siano accessibili e controllabili liberamente e facilmente. Ricordiamo che l’amministratore ha il dovere di informare i condomini della eventuale situazione di pericolo, specie se sussiste un concreto rischio di danni a persone o cose e deve attivarsi nel caso in cui possa risultare pregiudicata la sicurezza delle parti comuni. Le responsabilità che si possono configurare di natura civile e penale qualora l’evento sia casualmente ricollegabile alla mancata vigilanza o intervento sulle parti e impianti comuni nei confronti delle quali egli non abbia assunto iniziative volte ad evitare eventi dannosi. Per tali ragioni il singolo amministratore, particolarmente ligio al suo dovere, al fine di ottemperare a tele obbligo, potrebbe rivolgersi a dei singoli professionisti per valutare se gli impianti esistenti sono a norma ed in regime di sicurezza. È evidente che, l’amministratore essendo il mandatario della compagine condominiale gli viene riconosciuto il potere/ dovere di compiere gli atti conservativi. Per tali motivi il medesimo deve agire per evitare pericoli concreti per le parti comuni dell’edificio derivanti dalla mancanza di sicurezza.                                         

    Avv. Isidoro Tricarico

    Chi paga il frontalino

    Il condominio risarcisce il danno da infiltrazioni d’acqua causati all’appartamento sottostante, in solido con il condòmino proprietario esclusivo dell’unità immobiliare posta al piano di sopra.

    https://search.app?link=https%3A%2F%2Fntpluscondominio.ilsole24ore.com%2Fart%2Fse-frontalino-e-parte-comune-condominio-risponde-solido-col-proprietario-balcone-AGudi5q%3Frefresh_ce%3D1&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

    OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI: RUOLO DELL’AMMINISTRATORE

    Il Centro Studi OggiCondominio con il Patrocino del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari

    presenta il convegno

    OBBLIGAZIONI CONDOMINIALI: RUOLO DELL’AMMINISTRATORE

    6 NOVEMBRE 2024

    ore 15.30

    Tribunale di Bari. Piazza Enrico De Nicola, 1. BARI

    Ordine Degli Avvocati Di Bari. Sala Consiliare (VI piano)

    Saluti

    Avv. Salvatore D’Aluiso Presidente Ordine Avvocati di Bari

    Relatori

    PROF. Pierantonio Lisi Soggettività giuridica del condominio e obbligazioni condominiali

    Avv. Nicola Frivoli Il compenso dell’amministratore e le anticipazioni di cassa

    Avv. Bux Gaetano Appalto opere condominiali e inadempimento parziale dei pagamenti

    Avv. Pietro Carrozzini L’esecuzione nei confronti del condominio e ruolo dell’amministratore

    Modera

    Avv. Isidoro Tricarico Presidente OGGICONDOMINIO

    Per la partecipazione all’evento sono riconosciuti crediti formativi per Avvocati e amministratori di condominio.

    Per iscrizioni scrivere alla mail: redazione@oggicondominio.blog

    Al termine dell’evento verrà rilasciato attestato di partecipazione.

    Perché il condominio non è un solo rischio.


    Da una recente indagine condotta dal nostro centro studi OGGICONDOMINIO sulla base di alcune segnalazioni sia di amministratori di condominio che di condòmini, è emerso che in Italia abbiamo ancora diversi rischi da tenere sotto controllo per una normale conduzione condominiale.
    In una ipotetica classifica dei maggiori rischi sicuramente troveremmo i Rischi strutturali e manutentivi. La mancanza di manutenzione può portare a problemi strutturali come crepe, infiltrazioni d’acqua, e deterioramento delle facciate.
    Sicuramente troveremmo i rischi derivanti da Impianti obsoleti.

    Gli Impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento non aggiornati possono rappresentare un rischio significativo per la sicurezza.
    Non ultimo il caso recente riscontrato a Fasano in provincia di Brindisi nel momento in cui una ragazza di 25 anni è cascata in un vano ascensore dal quarto piano rimasto fermo al pianterreno.
    Quindi dobbiamo parlare dei Rischi di sicurezza derivanti dagli incendi. La presenza di materiali infiammabili, impianti elettrici non a norma e mancanza di sistemi antincendio adeguati possono aumentare il rischio di incendi.
    Ovviamente su questo dobbiamo notare come ci sia scarsa collaborazione tra i condomini e gli amministratori, coi quali viene scaricata l’esclusiva responsabilità della mancanza dei controlli dei materiali detenuti all’interno delle unità immobiliari.
    Ciò costituisce un grave precedente per l’intera categoria costretta a trovare soluzioni nell’intero interesse del condominio.
    Non si possono non includereFurti e vandalismi. La sicurezza contro intrusioni e atti vandalici è un problema rilevante, spesso legato alla mancanza di adeguati sistemi di sicurezza come videocamere e porte blindate. L’uso dei sistemi di videosorveglianza diventa ancora oggi un problema economico difficile da superare nonostante i risultati garantiti.
    Bisogna includere tra i maggiori rischi anche quelli ambientali e sanitari primo fra tutti l’Amianto. In edifici più vecchi, la presenza di amianto rappresenta un rischio per la salute degli abitanti.
    D’estate soprattutto vengono segnalati i rischi da Infestazioni. La presenza di insetti, roditori e altri parassiti può rappresentare un problema sanitario.
    Inoltre dobbiamo parlare assolutamente dei Rischi legali e amministrativi, primo fra tutti i Conflitti tra condomini. Le dispute legali tra vicini di casa su questioni come rumori, spazi comuni e uso delle parti comuni possono degenerare in costosi contenziosi.
    Non in secondo ordine è sicuramente un problema il mancato rispetto dei regolamenti condominiali. La mancata osservanza delle normative condominiali e dei regolamenti locali può comportare sanzioni legali e amministrative.
    Tra i vari rischi da includere sicuramente dobbiamo parlare dei Rischi finanziari da Morosità. Il mancato pagamento delle quote condominiali da parte di alcuni condomini può creare problemi di liquidità e di gestione per l’intero condominio.
    Difficile a tal proposito sostenere le spese straordinarie. Costi imprevisti per manutenzioni urgenti o adeguamenti normativi possono gravare pesantemente sul bilancio condominiale.
    Ultimi in questa particolare classifica ma che diventeranno sicuramente più importante nei prossimi anni sono i Rischi tecnologici come la Cybersecurity. L’adozione di sistemi domotici e digitali per la gestione del condominio comporta anche rischi legati alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali.
    Per mitigare questi rischi, è fondamentale una gestione condominiale attenta e proattiva, che preveda regolari interventi di manutenzione, aggiornamento degli impianti, e la promozione di una cultura della sicurezza e del rispetto delle normative vigenti.
    Questa è la missione degli amministratori di condominio del futuro nella ricerca di una collaborazione e di un dialogo con i condomini. È il caso contrario può solo portare notevoli danni ad entrambi.
    Avv. Isidoro Tricarico
    Presidente OGGICONDOMINIO

    La Chiave del Condominio: Comunicare per una Convivenza Armoniosa.

    Nel complesso mondo del condominio, la comunicazione emerge come il fondamento su cui poggia una convivenza armoniosa tra i residenti. Condomini felici e amministratori competenti condividono una pratica: comunicare apertamente e rispettosamente.
    Nell’era delle tecnologie avanzate e delle comunicazioni istantanee, la comunicazione umana rischia di essere trascurata, ma nel contesto condominiale, essa è più cruciale che mai. Un’efficace comunicazione tra i condomini e gli amministratori non solo previene o facilita la risoluzione di controversie, ma promuove un senso di comunità e di collaborazione nell’interesse reciproco della convivenza.
    La trasparenza è la pietra angolare della comunicazione condominiale. I condomini devono essere informati su questioni rilevanti riguardanti la gestione del condominio, come spese, manutenzione e decisioni importanti. Gli amministratori devono impegnarsi a fornire aggiornamenti regolari e accessibili a tutti.
    Oltre agli incontri di condominio periodici, è essenziale stabilire altri canali di comunicazione, come gruppi di messaggistica istantanea o piattaforme online dedicate al condominio. Questi strumenti facilitano la comunicazione rapida e la condivisione di informazioni cruciali in tempo reale.
    La trasparenza non riguarda solo la divulgazione delle decisioni prese, ma anche il coinvolgimento attivo dei condomini nel processo decisionale. Consultare i residenti su questioni importanti crea un senso di responsabilità condivisa e promuove la fiducia reciproca.
    I conflitti nel condominio sono inevitabili, ma possono essere gestiti in modo costruttivo attraverso la comunicazione aperta e il dialogo. Gli amministratori devono fungere da mediatori neutri e facilitare la risoluzione pacifica delle dispute, incoraggiando il rispetto reciproco e la comprensione delle diverse prospettive.
    Una comunicazione efficace non solo risolve i problemi esistenti, ma promuove anche lo sviluppo di una comunità coesa e solidale. Eventi sociali, progetti di volontariato e iniziative di condivisione possono rafforzare i legami tra i condomini e migliorare la qualità della vita all’interno del condominio.
    In definitiva, la comunicazione è la chiave per il successo di qualsiasi comunità condominiale. Promuovere una cultura di comunicazione aperta, trasparente e rispettosa non solo migliora la convivenza quotidiana, ma crea un ambiente in cui tutti i residenti si sentono valorizzati e coinvolti. Investire nella comunicazione è investire nel benessere e nella prosperità del condominio.

    AVV. ISIDORO TRICARICO

    Presidente OGGICONDOMINIO

    L’Importanza della Comunicazione nel Condominio: Costruire Comunità e Risolvere Problemi.

    Nel mondo condominiale, la comunicazione efficace è fondamentale per creare un ambiente armonioso e risolvere le questioni quotidiane in modo efficiente. Troppo spesso, i condomini sottovalutano l’importanza di una comunicazione aperta e trasparente, che può portare a fraintendimenti, tensioni e conflitti evitabili.

    Noi del centro studi oggi condominio ci stiamo occupando da tempo di questo, cercando di portare nelle case dei condomini, un condotto comunicativo in grado di dare informazioni e aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il mondo condominiale.

    Secondo noi, la comunicazione all’interno del condominio non dovrebbe limitarsi solo alle questioni pratiche come la manutenzione o le spese comuni. È anche cruciale per creare un senso di comunità e di appartenenza tra i residenti. Organizzare incontri periodici o eventi sociali può favorire l’interazione tra vicini, promuovendo così un clima di fiducia e collaborazione reciproca.

    Il nostro obiettivo è quello di mettere insieme esperti della materia condominiale e discutere con loro su vari argomenti che ancora oggi sono fonte di discussioni.

    Quando sorgono disaccordi o problemi, una comunicazione aperta e rispettosa può essere la chiave per trovare soluzioni rapide ed efficaci. Invece di lasciare che le tensioni si accumulino, i condomini dovrebbero essere incoraggiati a esprimere i propri pensieri in modo chiaro e pacato. La convocazione di assemblee condominiali o la creazione di gruppi di lavoro possono aiutare a affrontare le questioni in sospeso e a raggiungere un consenso.

    Abbiamo scelto la via televisiva della comunicazione perché ci siamo resi conto che ancora oggi non esistono trasmissioni televisive curate interamente sul mondo condominiale.

    Nell’era digitale, esistono numerose risorse che possono migliorare la comunicazione all’interno del condominio. Gruppi di chat su piattaforme online o app dedicate possono facilitare lo scambio di informazioni e la pianificazione di attività comuni. Inoltre, l’uso di bacheche virtuali può contribuire a mantenere i residenti informati su questioni importanti e a coinvolgerli attivamente nella vita condominiale.

    Nostro obiettivo è quello di dare una comunicazione seria ed attendibile che euti ogni forma di controversia e soprattutto prevenga ogni forma di discussione all’interno del mondo del condominio.

    Una comunicazione trasparente è essenziale per instillare fiducia tra i condomini e per garantire che le decisioni vengano prese in modo equo e responsabile. È importante che le informazioni riguardanti le finanze, le decisioni di gestione e le questioni legali siano accessibili a tutti i residenti. Inoltre, i condomini dovrebbero essere incentivati a partecipare attivamente alle discussioni e alle decisioni che riguardano la comunità condominiale.

    In conclusione, l’importanza della comunicazione all’interno del condominio non può essere sottovalutata. Una comunicazione aperta, trasparente e rispettosa può contribuire a creare un ambiente armonioso, favorire la risoluzione di problemi e promuovere un senso di comunità tra i residenti. Investire tempo ed energie nella comunicazione condominiale può portare a vantaggi tangibili e migliorare la qualità della vita all’interno della propria casa.
    Avv. Isidoro Tricarico
    Presidente centro studi OGGICONDOMINIO

    Pausa Condominio 28 06 2024

    Energie alternative e condominio ☀️️️. A Pausa condominio  c’è il dott. Giuseppe Russo presidente di Acei Catania e Acei Italia.
    PAUSA CONDOMINIO ☕in onda tutti i giorni su  Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore  14:30 e alle ore 22:00.
    Conduce Avv. Isidoro Tricarico presidente di  OGGICONDOMINIO centro studi e OGGICONDOMINIO redazione.
    Per domande e informazioni scrivere a  redazione@oggicondominio.blog oppure al numero whatsapp3334133289
    … Buon condominio a tutti! 
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    Pausa Condominio 27 06 2024

    Come gestire gli animali in condominio ️. A Pausa condominio ne ha parlato  l’avv. Gaia Martinenghi.
    PAUSA CONDOMINIO ☕ in onda tutti i giorni su  Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore 14:30 e alle ore 22:00.
    Conduce Avv. Isidoro Tricarico  presidente di OGGICONDOMINIO centro studi e OGGICONDOMINIO redazione.
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    Il contenzioso condominiale post ecobonus: problematiche e prassi applicative.

    L’Ecobonus, introdotto in Italia come incentivo per promuovere l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, ha rappresentato una svolta significativa per il settore edilizio e per l’ambiente. Tuttavia, nonostante le sue ambizioni ecologiche e i benefici economici promessi, l’implementazione dell’Ecobonus ha sollevato numerose problematiche che meritano un’analisi approfondita. Questo articolo esplorerà i principali problemi derivati dall’Ecobonus, ponendo l’accento sulle sfide burocratiche, gli abusi, e le difficoltà tecniche.

    Uno dei problemi più rilevanti è la complessità burocratica associata alla richiesta e all’ottenimento dell’Ecobonus. Il processo di candidatura richiede una serie di documentazioni tecniche e legali che spesso risultano scoraggianti per i cittadini comuni. La necessità di interfacciarsi con vari enti e di ottenere certificazioni specifiche ha rallentato notevolmente l’accesso agli incentivi. Questo ha portato a ritardi nei progetti di ristrutturazione e, in alcuni casi, alla rinuncia da parte dei potenziali beneficiari.

    L’Ecobonus ha anche aperto la porta a frodi e abusi. Alcuni operatori del settore hanno visto nell’incentivo un’opportunità per gonfiare i costi dei lavori, approfittando della poca trasparenza nei controlli. Vi sono stati numerosi casi di fatture gonfiate e lavori eseguiti solo parzialmente o non eseguiti affatto. Questo fenomeno non solo compromette l’integrità del programma, ma danneggia anche i cittadini che, spesso inconsapevolmente, diventano vittime di tali pratiche.

    L’implementazione di interventi di riqualificazione energetica richiede competenze specifiche che non sempre sono disponibili nel mercato locale. Molti progetti hanno riscontrato difficoltà tecniche, dall’installazione errata di pannelli solari a problemi con l’isolamento termico, compromettendo l’efficacia dell’intervento stesso.

    Questo e tanto altro verrà affrontato e discusso nel nostro prossimo convegno offrendo soluzioni reali dal punto di vista legale.

    L’introduzione dell’ ecobonus

    L’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decretoRilancio) ha introdotto una
    detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza
    energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure
    antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
    strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione era ripartita dagli aventi diritto in 5
    quote annuali di pari importo, in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
    sostenuta dal 1° gennaio 2022 e in dieci quote annuali di pari importo per le spese
    sostenute direttamente a partire dal periodo d’imposta 2024 (articolo 4-bis del decreto
    legge 39 del 2024), salvo il caso di crediti fiscali ceduti per il quale rimane la ripartizione in
    quattro anni. L’articolo 121 del medesimo decreto consente, inoltre, la possibilità
    generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in
    materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
    fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del
    credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni
    previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-quater dell’articolo 121
    (introdotto dall’art. 28, comma 1-bis, lett. a), n. 3), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4))
    stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in
    fattura) relative al superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di
    cessioni parziali successive.
    #decretorilancio #superbonus #ecobonus #oggicondominio #isidorotricarico #bari #avvocati #assocond #confamministrare #appc #ilsole24ore

    Quando a Bari nacque la prima conferenza delle associazioni di amministratori di condominio

    Lo scorso 8 febbraio, a Bari, si è costituita la “Conferenza delle Associazioni degli Amministratori di condominio della provincia di Bari”.

    Le organizzazioni di categoria aderenti sono:

    • A.L.A.C.: Associazione liberi amministratori di condominio, rappresentata da Mauro Simone, quale vice segretario nazionale e presidente provinciale Bari;
    • A.M.I.: Associazione manager immobiliari, rappresentata da Vito Lucente, quale vice presidente nazionale;
    • A.R.CO.: Amministratori e revisori contabili condominiali, rappresentata da Francesco Schena, quale presidente nazionale;
    • HELP! CONDOMINIO: Associazione amministratori condominiali professionisti, rappresentata da Isidoro Tricarico, quale presidente nazionale;
    • UNAI: Unione nazionale amministratori di immobili, rappresentata da Raffaele Toritto, quale presidente provinciale Bari.

    La Conferenza provinciale nasce con lo scopo di creare un interlocutore istituzionale rappresentativo degli amministratori di condominio della provincia di Bari, che possa dialogare sia con gli enti pubblici che con i privati in merito a tematiche di rilevanza sociale e di stretto interesse non solo per gli amministratori ma anche per gli utenti amministrati.

    La figura dell’amministratore di condominio rappresenta l’anello di congiunzione tra le iniziative della pubblica amministrazione e i cittadini condòmini, e gioca un ruolo di ammortizzatore sociale meritevole di attenzione.  La Conferenza si occuperà di problematiche come:

    • servizio idrico integrato;
    • raccolta differenziata;
    • occupazione delle aree private sottoposte a servitù di pubblico passaggio;
    • urbanistica e non solo, con forte spirito di collaborazione anche alla luce di quanto disposto dalla legge n. 220/2012 che consente all’assemblea dei condòmini di autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

    La “Conferenza delle associazioni degli amministratori di condominio della provincia di Bari” è pronta a sedersi a qualsiasi tavolo tecnico che ente interessato riterrà di convocare.

    Bari: nasce la conferenza delle associazioni degli amministratori di condominio

    Decreto Salva Casa: non è un condono ma cambia il concetto di abuso edilizio

    Non chiamatelo “condono edilizio” ma non c’è dubbio che con l’entrata in vigore del Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (Decreto Salva Casa), e con le modifiche introdotte al d.P.R. n. 380/2001, cambia il concetto stesso di abuso edilizio oltre che le possibilità di sanatoria (di cui scriverò in altro approfondimento).

    Preliminarmente occorre ricordare le differenze sostanziali tra le parole “condono” e “accertamento di conformità”, il cui obiettivo comune è sanare ciò che è stato abusivamente realizzato.
    Il condono edilizio è una procedura “straordinaria” che, a determinate condizioni e in alcune precise finestre temporali, ha consentito di ottenere la sanatoria di opere realizzate:
    – senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
    – in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
    Sono 3 le leggi speciali che hanno previsto il condono edilizio:
    – la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985 (il primo condono edilizio);
    – la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 (il secondo condono edilizio);
    – la Legge 24 novembre 2003, n. 326 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 (il terzo condono edilizio).

    Benché il condono sia stato certamente utile per tanti motivi (ma su questo tema si potrebbe aprire un dibattito che come sempre vedrebbe fazioni contrapposte), uno dei più grandi limiti è stata proprio la finestra temporale che ha “condannato” le pubbliche amministrazione a chiudere nei cassetti molte istanze che, lavorate nel corso dei decenni, hanno generato rigetti, dubbi, ricorsi, sentenze e, in generale, tanti costi e tempo perso (ed è forse questo il motivo per cui non sono mai stato favorevole a nuovi condoni edilizi).

    Sulla base del primo condono edilizio (art. 13 della Legge n. 47/1985), è stato inserito all’interno del Testo Unico Edilizia l’art. 36 con l’accertamento di conformità che, diversamente dal condono, ha consentito per oltre un ventennio la sanatoria dei cosiddetti “abusi formali”. Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria il legislatore ha deciso di mantenere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (la “doppia conformità urbanistica ed edilizia”).

    L’abuso edilizio dopo il Salva CasaCome dicevo in premessa, il Decreto Salva Casa non prevede alcun condono edilizio proprio perché interviene a monte sul concetto di abuso edilizio. Con la modifica all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia il legislatore ha deciso di ampliare le tolleranze costruttive-esecutive, all’interno delle quali non si viola alcuna normativa edilizia.Ampliando le tolleranze, a parte una attestazione di un tecnico abilitato nel caso di interventi in zone sismiche e per il rispetto dei diritti di terzi, non servirà sanare nulla proprio perché quelli che erano considerati abusi non lo saranno più.Entrando nel dettaglio, viene previsto che per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (immagino già cosa si inventeranno gli italiani per attestare questa data!), il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
    – del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
    – del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
    – del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
    Dove per superficie utile si intende sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

    Sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e nel rispetto delle suddette percentuali, costituiscono “tolleranze esecutive”:
    – il minore dimensionamento dell’edificio;
    – la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
    – la difforme ubicazione delle aperture interne;la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;gli errori progettuali corretti in cantiere;
    – gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

    Come già evidenziato, tali tolleranze realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, non dovranno essere sanate e dovranno essere dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

    Qualche complicazione per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche (ad eccezione di quelle a bassa sismicità), in cui il tecnico dovrà attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, del TUE.

    Oltretutto (chiaramente) le nuove tolleranze non dovranno comportare limitazione dei diritti dei terzi. Fatto che dovrà essere attestato da un tecnico abilitato che verificherà la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvederà alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli.

    Abbattimento barriere architettoniche

    Abbattimento barriere architettoniche. A PAUSA CONDOMINIO c’è l’avvocato Marco Ribaldone  presidente ASSOCOND CONAFI Associazione Italiana Condomini
    PAUSA CONDOMINIO in onda tutti i giorni su Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore 14 30 e alle ore 22 00.
    Conduce Avv. Isidoro Tricarico presidente OGGICONDOMINIO centro studi e OGGICONDOMINIO redazione 
    Per domande e informazioni scrivere a redazione@oggicondominio.blog oppure al numero 333 413 3289
    …e buon condominio a tutti!
    #oggicondominio #condominio #amministratoredicondominio #pausacondominio #DeltaTv #tv #barrierearchitettoniche #assocond #conafi
    https://youtube.com/watch?v=cay9hjq0xEI&si=8UqXIu0ijjuWGbTh

    La mala gestio

    Cos’è la mala gestio degli amministratori di condominio. Ne parliamo con l’avv. Roberto Rizzo a PAUSA CONDOMINIO
    PAUSA CONDOMINIO in onda tutti i giorni su Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore 14 30 e alle ore 22 00 oppure in streaming su Delta TV
    Conduce Avv. Isidoro Tricarico  Tricarico presidente di OGGICONDOMINIO centro studi e OGGICONDOMINIO redazione 
    Per domande e informazioni scrivere a redazione@oggicondominio.blog oppure al numero 333 413 3289
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    #malagestio #pausacondominio #oggicondominio #DeltaTv #tv #condominio #amministratoredicondominio #isidorotricarico #oggicondominio
    https://youtu.be/TxA3WzHQM8A?si=OEZwV2zVHyRAec9w

    Sicurezza in condominio

    Sicurezza in condominio. A PAUSA CONDOMINIO c’è l’ing. Grazia Perazzo.
    PAUSA CONDOMINIO in onda tutti i giorni su Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore 14 30 e alle ore 22 00.
    Conduce Avv. Isidoro Tricarico  presidente di OGGICONDOMINIO centro studi OGGICONDOMINIO redazione 
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    #pausacondominio #oggicondominio #isidorotricarico #DeltaTv #condominio #tv #amministratoredicondominio #sicurezza
    https://youtube.com/watch?v=s1CxbXwMrmM&si=vZeZ-9aXyko9Tgev

    Il bilancio condominiale

    Il bilancio condominiale. A PAUSA CONDOMINIO abbiamo Sabato Rocco .
    PAUSA CONDOMINIO in onda tutti i giorni su Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore 14 30 e alle ore 22 00.
    Conduce Avv. Isidoro Tricarico  presidente di OGGICONDOMINIO centro studi e OGGICONDOMINIO redazione 
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    https://youtube.com/watch?v=RGdV6NHVEns&si=KWgTp9lAjHwYR2or

    Accessibilità in condominio

    Accessibilità in condominio. A PAUSA CONDOMINIO c’è l’ arch. Giovanna Barbaro .
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    Il giardino condominiale.

    Sfruttare al meglio un giardino condominiale può migliorare la qualità della vita dei residenti e aumentare il valore dell’immobile. Ecco alcuni suggerimenti per ottimizzare questo spazio.
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro, è importante pianificare e progettare l’uso dello spazio. Considera le esigenze dei condomini, come aree di relax, spazi gioco per bambini, zone per animali domestici e orti condivisi. La piantumazione di alberi, arbusti e fiori non solo abbellisce l’area, ma può anche migliorare la qualità dell’aria e offrire ombra naturale. Assicurati che le piante non limitino la luce naturale agli appartamenti e non interferiscano con gli spazi comuni. Dedica una parte del giardino a un’area giochi per i bambini, garantendo sicurezza e visibilità. Questo rende il giardino uno spazio utile e frequentato dalle famiglie, migliorando la coesione sociale del condominio. Creare un orto comune dove i condomini possono coltivare verdure e erbe aromatiche è un’ottima idea. Questo non solo promuove uno stile di vita sano, ma può anche ridurre i costi alimentari. Opta per piante compatte e pratica la semina successiva per massimizzare lo spazio disponibile. Installa panchine, tavoli da picnic e altre strutture per il relax. Queste aree possono essere utilizzate per socializzare, leggere o semplicemente godersi il giardino. È essenziale avere un regolamento chiaro sull’uso del giardino, che definisca le responsabilità di manutenzione e le regole di comportamento per evitare conflitti tra i condomini. Ad esempio, l’uso di spazi comuni deve essere equo e rispettare il diritto di tutti a godere del giardino. Approfitta degli incentivi fiscali, come il “Bonus Verde”, per finanziare la sistemazione a verde delle aree comuni, coprendo spese per recinzioni, impianti di irrigazione e giardini pensili.
    Implementando queste strategie, un giardino condominiale può diventare un vero e proprio polmone verde per la comunità, favorendo il benessere e la socialità tra i residenti.

    Il bilancio condominiale.

    Il bilancio condominiale. A Pausa condominio c’è Tiziana Nicoli di FOCUS AMMINISTRAZIONI .
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    CONDOMINIO in fiera

    Condominio in fiera, l’evento dell’anno del mondo condominiale. A Pausa condominio c’è Marco Quagliariello  presidente nazionale APICE ITALIA e organizzatore evento.
    PAUSA CONDOMINIO in onda tutti i giorni su Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore 14 30 e alle ore 22 00.
    Conduce Avv. Isidoro Tricarico  presidente OGGICONDOMINIO centro studi  e OGGICONDOMINIO redazione 
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    https://youtube.com/watch?v=b6k9mJs6tIw&si=UKmsUgWaaneWeOnP

    Impianti condominiali

    La gestione degli impianti condominiali. A Pausa condominio c’è Paolo Nioi.
    PAUSA CONDOMINIO in onda tutti i giorni su Delta TV canale 83 del digitale terrestre alle ore 14:30 e alle ore 22:00.
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