Isidoro Tricarico

Legittimazione Attiva dell’Amministratore di Condominio

In molti si chiedono quali siano le cause condominiali nelle quali l’amministratore agisce d’ufficio, ossia senza preventiva autorizzazione assembleare, e soprattutto quali siano quelle in cui si avanzano contestazioni legate al difetto di legittimazione attiva.

In tema di legittimazione attiva dell’amministratore di condominio, la giurisprudenza ha delineato con precisione i confini entro i quali l’amministratore può agire senza necessità di autorizzazione assembleare. Secondo l’articolo 1130, comma 1, n. 4, del Codice Civile, l’amministratore ha il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Questo include la possibilità di promuovere azioni giudiziarie volte alla tutela delle parti comuni, come le azioni possessorie per la reintegrazione nel possesso di tali parti.

Tuttavia, la legittimazione dell’amministratore a promuovere l’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore, a tutela dell’edificio nella sua unitarietà, non si estende, in assenza di mandato rappresentativo dei singoli condomini, alla proposizione di azioni risarcitorie relative ai danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Queste eccezioni vengono avanzate se si ravvisano gli estremi per poter fare: eccepire la carenza di legittimazione, giusto per farlo (es. in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.), non ha senso ed è indice di impreparazione o, forse peggio, di azione dilatoria.

In un’articolata causa risolta dalla Corte di Cassazione con al sentenza n. 26849 del 29 novembre 2013, s’è nuovamente affrontato il tema della legittimazione attiva dell’amministratore di condominio in relazione al concetto di atti conservativi: per quali motivi l’amministratore può far causa ad un condomino (o ad un terzo) al fine di conservare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile da egli gestito.

La Corte, nella pronuncia in esame, ha precisato che il riferimento agli artt. 1130 n. 4 e 1131 c.c. riguarda quelli in vigore prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio (le vecchie norme si applicano a tutte le cause iniziate prime del 18 giugno 2013).

Ai fini pratici, c’è da dire, cambia poco: sul punto le norme sono sostanzialmente invariate.

Nel caso di specie l’amministratore richiedeva la rimozione di una veranda, installata su un balcone, che rovinava l’estetica dell’edificio oltre che la rimozione di alcuni beni da uno scantinato condominiale e di un motore frigorifero da una parte comune.

Le controparti del condominio, fin dal primo grado, chiedevano venisse accertata la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore in quanto lo stesso aveva agito senza mandato assembleare. Nel grado di appello si vendevano data ragione in relazione a quelle riguardanti lo scantinato.
La Corte di Cassazione, che ha posto la parola fine alla contesta, ha ritenuto queste doglianze infondate e, come si dice in gergo, cassato con rinvio la sentenza per le parti ritenute illegittime.

Non è stato così per le vetrate. In particolare – si legge in sentenza – con riguardo alla suddetta azione relativa alle vetrine, è stato affermato (cfr. Cass. n. 9378 del 1997; Cass. n. 24391 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 14626 del 2010) che, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 c.c. (“ratione temporis” applicabili, nella versione antecedente alla novellazione intervenuta per effetto della legge 11 dicembre 2012, n. 220), l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di aperture abusive eseguite, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio“.

È importante notare che, in alcune situazioni, l’amministratore necessita di una delibera assembleare valida per agire in giudizio, soprattutto quando l’azione non ha una mera finalità conservativa ma implica questioni più complesse o che esulano dalle sue attribuzioni ordinarie.

In sintesi, la legittimazione attiva dell’amministratore di condominio è riconosciuta per le azioni volte alla conservazione e tutela delle parti comuni dell’edificio, mentre per altre tipologie di azioni, specialmente quelle riguardanti le proprietà esclusive dei singoli condomini, è necessaria una specifica autorizzazione assembleare o un mandato da parte dei proprietari interessati.

Avv. Isidoro Tricarico

presidente OGGICONDOMINIO

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Il giardino è condominiale? Chi può dirlo? Gli atti d’acquisto, le tabelle e i testimoni…

Quali sono i beni condominiali?

L’art. 1117 c.c. ne contiene un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa, anche dopo l’entrata in vigore della riforma del condomino.

Se l’art. 1117 c.c. non basta per individuarli, come fare?

Al riguardo è utile rammentare quanto affermato dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, che varie volte si sono espressi in questo modo ” affinché possa operare, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell’edificio comune, si presume – indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi – la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso
” (così, ex multis, Cass. 21 dicembre 2007 n. 27145).

Resta, poi, sovrano il contenuto dei così detti titoli (atti d’acquisto o regolamenti contrattuali).
Si badi: per quanto in molte pronunce si afferma che i titoli sono in gradi vincere “la presunzione di condominialità” di un bene le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la “locuzione « presunzione di condominialità» ex art. 1117 c.c. debba essere intesa in modo atecnico ed improprio per cui i beni indicati nella norma codicistica sarebbero comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo idoneo (regolamento contrattuale, atti di acquisto delle singole unità immobiliari, usucapione ecc.) (Cass., SS.UU. civ., n. 7449/1993).

Tornado ai beni condominiali esempio, classico e plastico, di bene non inserito nell’elencazione di cui all’art. 1117 c.c. ed intorno al quale spesso si litiga è il giardino antistante o retrostante l’edificio: bene comune o pertinenza delle singole unità immobiliari.

La risposta non può prescindere da un esame dei luoghi e dei documenti.
In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che ” al di là delle oggettive risultanze documentali verificate negli atti di alienazione degli immobili (leggasi atti d’acquisto n.d.A.), il giudice di appello si è conformato al condivisibile principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14528 del 2000), alla stregua del quale deve considerarsi ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, dal momento che l’asservimento reciproco del bene comune (accessorio) consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare i beni accessori comuni a favore delle rispettive proprietà esclusive (beni principali)” (Cass. 5 dicembre 2013, n. 27302).

Vale la pena evidenziare un aspetto: come accadde nel 2000, con riferimento ad una parte comune (nel caso di specie il giardino) non si parla semplicemente di bene funzionale e strumentale alle unità immobiliari ma di pertinenze; queste, per definizione, sono ” le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” (art. 817, primo comma, c.c.).

Non solo servizio ma anche ornamento, un qualcosa in più della mera relazione tra principale ed accessorio.
Che la Corte di Cassazione intenda allargare il novero delle cose comuni non solamente alle cose funzionali ma anche a quelle ornamentali? Così fosse anche la piscina dovrebbe, in mancanza di indicazioni scritte, essere considerata sempre e comunque bene condominiale.

Avv. Isidoro Tricarico

Presidente Nazionale Centro Studi OGGICONDOMINIO

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