Isidoro Tricarico

Perché è necessario un Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio

La disciplina dell’amministratore di condominio trova fondamento nel Codice Civile e, in particolare, negli artt. 1129, 1130, 1130-bis e 71-bis disp. att. c.c. La riforma del condominio (L. 220/2012) ha introdotto requisiti minimi per l’esercizio dell’incarico, prevedendo formazione iniziale, aggiornamento periodico e obblighi di trasparenza gestionale.

Tuttavia, la normativa non stabilisce alcun sistema di accreditamento nazionale né un registro ufficiale pubblico e istituzionale dei professionisti abilitati. La verifica dei requisiti resta affidata ai singoli condomini o ad associazioni private, con notevoli lacune operative.

Da qui l’esigenza di istituire un Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio (R.U.N.A.C.), con funzione certificativa e di vigilanza professionale.

L’art. 71-bis disp. att. c.c. individua i requisiti per assumere l’incarico, ma non prevede un archivio ufficiale che consenta di verificarli. Un registro nazionale renderebbe:

  • certa, verificabile e opponibile la posizione professionale del soggetto;
  • consultabile il possesso dei requisiti morali, fiscali e formativi;
  • trasparenti corsi, crediti formativi e aggiornamenti obbligatori.

La certificazione non sarebbe più documentale e frammentaria, ma unitaria e verificabile tramite un canale istituzionale.

La legge prevede obbligo di aggiornamento, ma non un sistema di controllo.

Il registro potrebbe introdurre un sistema di accreditamento formativo, simile a quello previsto per ordini professionali:

  • registrazione dei crediti formativi ottenuti;
  • obbligo di aggiornamento annuale certificato;
  • sospensione automatica in caso di mancato adempimento.

Questo garantirebbe standard professionali misurabili e omogenei su scala nazionale.

La nomina dell’amministratore è un atto fiduciario ma con rilevanza giuridico-patrimoniale. Un registro pubblico consentirebbe ai condomini di:

  • consultare le credenziali prima della nomina o riconferma;
  • conoscere eventuali sanzioni disciplinari o sospensioni;
  • verificare la posizione assicurativa e le garanzie professionali.

Si ridurrebbe il rischio di affidare patrimoni immobiliari a soggetti impreparati o non qualificati.

L’assenza di un registro agevola l’improvvisazione e l’ingresso nel settore di figure non qualificate. Il RUNAC permetterebbe:

  • identificazione univoca degli iscritti attraverso matricola digitale;
  • obbligo di possesso di assicurazione RC professionale;
  • tracciamento delle attività e delle responsabilità.

La professione assumerebbe così caratteristiche più vicine a un’attività ordinistica o para-ordinistica, con tutele maggiori per il mercato.

Il condominio è oggi il principale contenitore fisico della popolazione italiana. L’amministratore gestisce manutenzioni, impianti, adempimenti fiscali, sicurezza, appalti e bonus edilizi.

Un registro nazionale garantirebbe competenza tecnica minima per:

  • sicurezza e regolarità degli impianti (DM 37/2008);
  • gestione degli appalti e dei lavori straordinari;
  • adempimenti GDPR, antincendio, agevolazioni fiscali.

Un professionista formato riduce errori gestionali, responsabilità civili e penali, e il ricorso a contenziosi ex artt. 63 disp. att. c.c. e 645 c.p.c.

Il registro sarebbe il primo passo verso un riconoscimento normativo pieno della figura dell’amministratore come professionista tecnico-giuridico.

Ciò aprirebbe la strada a:

  • disciplina deontologica nazionale;
  • regolamento sanzionatorio centralizzato;
  • integrazione con Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate;
  • possibilità futura di un vero e proprio Albo Professionale.

Una categoria numerosa e strategica per il Paese necessita di una cornice normativa organica.

Il Registro Unico Nazionale non è solo uno strumento amministrativo, ma un presidio di legalità e una misura evolutiva del settore, con ricadute in termini di:

  • qualificazione professionale,
  • trasparenza e concorrenza leale,
  • tutela del patrimonio immobiliare,
  • riduzione del contenzioso,
  • riconoscimento giuridico della professione.

È una riforma non più rinviabile.

Il condominio è un micro–sistema pubblico: merita una governance certificata, controllabile e tecnicamente competente.

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La deontologia dell’amministratore di condominio: etica e responsabilità professionale

L’amministratore di condominio non è soltanto un gestore di beni comuni e un esecutore di delibere assembleari: è una figura professionale che svolge un ruolo chiave nell’equilibrio e nella convivenza condominiale.

Per questo motivo, oltre agli obblighi normativi previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali, l’amministratore è tenuto a rispettare principi deontologici fondamentali che ne guidano l’operato quotidiano.

Cosa si intende per deontologia professionale?

La deontologia è l’insieme di regole etiche e comportamentali che regolano una professione, con lo scopo di tutelare la qualità dei servizi offerti e i diritti di chi ne beneficia. Per gli amministratori di condominio, questi principi si traducono in una condotta trasparente, imparziale, competente e rispettosa delle norme e delle persone.I principali doveri deontologici dell’amministratore

1. Trasparenza e correttezza

L’amministratore ha il dovere di operare in modo chiaro e leale, rendendo conto del proprio operato all’assemblea, curando la tenuta della contabilità e facilitando l’accesso alla documentazione condominiale da parte dei condomini.

2. Imparzialità e neutralità

L’amministratore rappresenta l’intera collettività condominiale e non può favorire singoli condomini o schierarsi in conflitti interni. Deve mantenere una posizione di equilibrio e mediazione.

3. Riservatezza

Deve rispettare la privacy dei condomini e trattare con riservatezza tutte le informazioni acquisite nello svolgimento del suo incarico.

4. Aggiornamento professionale continuo

Ai sensi del D.M. 140/2014, l’amministratore ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione periodica, aggiornandosi su normative, giurisprudenza e prassi amministrative.

5. Competenza e diligenza

È tenuto a gestire il condominio con la diligenza del buon padre di famiglia, ponendo attenzione, perizia e tempestività nella gestione delle questioni tecniche, giuridiche e contabili.

6. Conflitto di interessi

L’amministratore deve astenersi dal ricoprire incarichi o assumere decisioni quando si trovi in situazioni di conflitto di interessi, diretti o indiretti, con il condominio o con i condomini.

L’importanza dell’etica nella gestione condominiale

Un amministratore deontologicamente corretto contribuisce a creare un clima di fiducia, prevenire conflitti e favorire una gestione serena e condivisa delle risorse comuni. La deontologia non è solo un codice morale, ma uno strumento di qualificazione e tutela per l’intera comunità condominiale.

Sanzioni e responsabilità

In caso di violazione dei doveri deontologici, l’amministratore può essere oggetto di revoca da parte dell’assemblea o del giudice, oltre che di eventuali azioni legali civili o penali.

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Pausa Condominio 35

☕ PAUSA CONDOMINIO ☕
Trentacinquesima puntata della terza stagione. In studio ospite l’Avv. Isidoro Tricarico Presidente di OggiCondominio e l’Avv. Luca Iadecola.
Conduce Simona Chiossone
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Pausa Condominio 34

☕ PAUSA CONDOMINIO ☕
Trentatreesima puntata della terza stagione. In studio ospite l’Avv. Isidoro Tricarico Presidente di OggiCondominio e il dott. Stefano Urso.
Conduce Simona Chiossone
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Pausa Condominio 20

☕ PAUSA CONDOMINIO ☕
Ventesima puntata della terza stagione. In studio ospite l’Avv. Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio che parlerà del regolamento di condominio.
Conduce Simona Chiossone.
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PAUSA CONDOMINIO. TERZA STAGIONE. PUNTATA 4

Quarta puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio ed in collegamento l’ Avv. Marco Ribaldone Presidente nazionale della Assocond Conafi, Associazione Italiana Condomini

Conduce Simona Chiossone.

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PAUSA CONDOMINIO. TERZA STAGIONE. PUNTATA 3

Terza puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio c’è il dott. Adolfo Giannini, coordinatore regionale UNAI – Unione Nazionale Amministratori d’Immobili

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PAUSA CONDOMINIO. STAGIONE TERZA. PUNTATA 2

Seconda puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio è in collegamento il dott. Battista Praino editore della rivista CondominioZeroProblemi e Condominio Zero Pensieri nonché del portale www.condominionotizie.it

Conduce Simona Chiossone.

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PAUSA CONDOMINIO. TERZA STAGIONE. PUNTATA 1

Prima puntata di PAUSA CONDOMINIO della terza stagione. In studio ospite l’avvocato Isidoro Tricarico presidente della associazione OggiCondominio è in collegamento il dottor Nicola Ricci presidente del Osservatorio Nazionale Condomini.

Conduce Simona Chiossone.

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Il Condominio del Futuro: Come l’Intelligenza Artificiale Sta Rivoluzionando la Vita Condominiale

nni, l’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando molti aspetti della nostra vita quotidiana, e il mondo del condominio non fa eccezione. Dalla gestione energetica alla sicurezza, passando per la manutenzione e la comunicazione tra condomini, le tecnologie basate sull’IA stanno migliorando l’efficienza e il comfort degli edifici residenziali. Vediamo come.


  1. Gestione Energetica Intelligente

Uno degli aspetti più innovativi dell’IA applicata ai condomini riguarda la riduzione dei consumi energetici. Grazie a sensori e algoritmi avanzati, i sistemi di gestione degli edifici possono:

Ottimizzare i consumi di luce e riscaldamento in base alla presenza delle persone e alle condizioni climatiche.

Prevedere i picchi di consumo e adattare di conseguenza la fornitura di energia.

Suggerire strategie di risparmio personalizzate per ogni unità abitativa.

L’IA permette quindi di ridurre gli sprechi e abbassare i costi delle bollette per tutti i condomini.


  1. Manutenzione Predittiva e Automatizzata

Grazie all’IA, la manutenzione degli edifici diventa più efficiente e meno costosa. Sistemi di monitoraggio avanzati sono in grado di:

Prevedere i guasti degli ascensori, degli impianti di riscaldamento e delle tubature prima che si verifichino problemi gravi.

Inviare notifiche automatiche all’amministratore e ai tecnici per interventi mirati.

Ridurre i tempi di intervento e i costi di riparazione grazie alla diagnosi preventiva.

Questo significa meno disagi per i residenti e una maggiore durata delle infrastrutture condominiali.


  1. Sicurezza Potenziata con l’IA

La sicurezza è una delle preoccupazioni principali nei condomini. L’intelligenza artificiale offre soluzioni avanzate per:

Riconoscimento facciale e biometrico per l’accesso ai locali comuni, migliorando la sicurezza senza bisogno di chiavi o badge.

Videosorveglianza intelligente capace di riconoscere comportamenti sospetti e avvisare in tempo reale il personale di sicurezza.

Gestione automatizzata delle emergenze, come incendi o fughe di gas, con sistemi che allertano immediatamente i vigili del fuoco o il servizio di manutenzione.

Queste innovazioni aumentano il livello di protezione senza impattare negativamente sulla privacy dei residenti.


  1. Comunicazione e Amministrazione Smart

L’IA sta rivoluzionando anche il modo in cui i condomini comunicano e gestiscono la vita comunitaria. Tra le innovazioni più utili troviamo:

Chatbot e assistenti virtuali per rispondere a domande sui regolamenti condominiali, prenotare spazi comuni o segnalare problemi.

Piattaforme intelligenti di gestione condominiale che semplificano il pagamento delle spese, la prenotazione di servizi e l’invio di segnalazioni all’amministratore.

Sistemi di votazione online con IA, che facilitano la partecipazione alle assemblee e migliorano la gestione delle decisioni collettive.

Questi strumenti aiutano a ridurre conflitti e migliorare la convivenza tra i residenti.


  1. Automazione degli Spazi Comuni

Nei condomini più innovativi, l’IA viene utilizzata per ottimizzare l’uso degli spazi comuni, come giardini, palestre o sale riunioni.

Sistemi di prenotazione automatizzata evitano sovrapposizioni e migliorano la gestione delle risorse.

L’IA può adattare l’illuminazione e la climatizzazione in base alla presenza di persone, aumentando il comfort e riducendo i consumi.

I robot per la pulizia e la manutenzione possono garantire ambienti sempre ordinati e igienizzati senza interventi umani costanti.

Tutto questo rende la vita condominiale più comoda e organizzata.


Conclusione: Il Condominio del Futuro È Già Qui

L’intelligenza artificiale sta trasformando il condominio in un ambiente più sicuro, efficiente ed ecosostenibile. Se da un lato l’adozione di queste tecnologie richiede un investimento iniziale, dall’altro offre vantaggi economici e pratici per tutti i residenti.

Con il continuo sviluppo dell’IA, possiamo aspettarci che i condomini diventino sempre più automatizzati, sostenibili e interconnessi, migliorando la qualità della vita di chi ci abita.

Sei pronto a vivere nel condominio del futuro?

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Legittimazione Attiva dell’Amministratore di Condominio

In molti si chiedono quali siano le cause condominiali nelle quali l’amministratore agisce d’ufficio, ossia senza preventiva autorizzazione assembleare, e soprattutto quali siano quelle in cui si avanzano contestazioni legate al difetto di legittimazione attiva.

In tema di legittimazione attiva dell’amministratore di condominio, la giurisprudenza ha delineato con precisione i confini entro i quali l’amministratore può agire senza necessità di autorizzazione assembleare. Secondo l’articolo 1130, comma 1, n. 4, del Codice Civile, l’amministratore ha il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Questo include la possibilità di promuovere azioni giudiziarie volte alla tutela delle parti comuni, come le azioni possessorie per la reintegrazione nel possesso di tali parti.

Tuttavia, la legittimazione dell’amministratore a promuovere l’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore, a tutela dell’edificio nella sua unitarietà, non si estende, in assenza di mandato rappresentativo dei singoli condomini, alla proposizione di azioni risarcitorie relative ai danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Queste eccezioni vengono avanzate se si ravvisano gli estremi per poter fare: eccepire la carenza di legittimazione, giusto per farlo (es. in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.), non ha senso ed è indice di impreparazione o, forse peggio, di azione dilatoria.

In un’articolata causa risolta dalla Corte di Cassazione con al sentenza n. 26849 del 29 novembre 2013, s’è nuovamente affrontato il tema della legittimazione attiva dell’amministratore di condominio in relazione al concetto di atti conservativi: per quali motivi l’amministratore può far causa ad un condomino (o ad un terzo) al fine di conservare lo stato di fatto e di diritto dell’immobile da egli gestito.

La Corte, nella pronuncia in esame, ha precisato che il riferimento agli artt. 1130 n. 4 e 1131 c.c. riguarda quelli in vigore prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio (le vecchie norme si applicano a tutte le cause iniziate prime del 18 giugno 2013).

Ai fini pratici, c’è da dire, cambia poco: sul punto le norme sono sostanzialmente invariate.

Nel caso di specie l’amministratore richiedeva la rimozione di una veranda, installata su un balcone, che rovinava l’estetica dell’edificio oltre che la rimozione di alcuni beni da uno scantinato condominiale e di un motore frigorifero da una parte comune.

Le controparti del condominio, fin dal primo grado, chiedevano venisse accertata la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore in quanto lo stesso aveva agito senza mandato assembleare. Nel grado di appello si vendevano data ragione in relazione a quelle riguardanti lo scantinato.
La Corte di Cassazione, che ha posto la parola fine alla contesta, ha ritenuto queste doglianze infondate e, come si dice in gergo, cassato con rinvio la sentenza per le parti ritenute illegittime.

Non è stato così per le vetrate. In particolare – si legge in sentenza – con riguardo alla suddetta azione relativa alle vetrine, è stato affermato (cfr. Cass. n. 9378 del 1997; Cass. n. 24391 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 14626 del 2010) che, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 c.c. (“ratione temporis” applicabili, nella versione antecedente alla novellazione intervenuta per effetto della legge 11 dicembre 2012, n. 220), l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di aperture abusive eseguite, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio“.

È importante notare che, in alcune situazioni, l’amministratore necessita di una delibera assembleare valida per agire in giudizio, soprattutto quando l’azione non ha una mera finalità conservativa ma implica questioni più complesse o che esulano dalle sue attribuzioni ordinarie.

In sintesi, la legittimazione attiva dell’amministratore di condominio è riconosciuta per le azioni volte alla conservazione e tutela delle parti comuni dell’edificio, mentre per altre tipologie di azioni, specialmente quelle riguardanti le proprietà esclusive dei singoli condomini, è necessaria una specifica autorizzazione assembleare o un mandato da parte dei proprietari interessati.

Avv. Isidoro Tricarico

presidente OGGICONDOMINIO

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Il giardino è condominiale? Chi può dirlo? Gli atti d’acquisto, le tabelle e i testimoni…

Quali sono i beni condominiali?

L’art. 1117 c.c. ne contiene un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa, anche dopo l’entrata in vigore della riforma del condomino.

Se l’art. 1117 c.c. non basta per individuarli, come fare?

Al riguardo è utile rammentare quanto affermato dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, che varie volte si sono espressi in questo modo ” affinché possa operare, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell’edificio comune, si presume – indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi – la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso
” (così, ex multis, Cass. 21 dicembre 2007 n. 27145).

Resta, poi, sovrano il contenuto dei così detti titoli (atti d’acquisto o regolamenti contrattuali).
Si badi: per quanto in molte pronunce si afferma che i titoli sono in gradi vincere “la presunzione di condominialità” di un bene le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la “locuzione « presunzione di condominialità» ex art. 1117 c.c. debba essere intesa in modo atecnico ed improprio per cui i beni indicati nella norma codicistica sarebbero comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo idoneo (regolamento contrattuale, atti di acquisto delle singole unità immobiliari, usucapione ecc.) (Cass., SS.UU. civ., n. 7449/1993).

Tornado ai beni condominiali esempio, classico e plastico, di bene non inserito nell’elencazione di cui all’art. 1117 c.c. ed intorno al quale spesso si litiga è il giardino antistante o retrostante l’edificio: bene comune o pertinenza delle singole unità immobiliari.

La risposta non può prescindere da un esame dei luoghi e dei documenti.
In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che ” al di là delle oggettive risultanze documentali verificate negli atti di alienazione degli immobili (leggasi atti d’acquisto n.d.A.), il giudice di appello si è conformato al condivisibile principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14528 del 2000), alla stregua del quale deve considerarsi ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, dal momento che l’asservimento reciproco del bene comune (accessorio) consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare i beni accessori comuni a favore delle rispettive proprietà esclusive (beni principali)” (Cass. 5 dicembre 2013, n. 27302).

Vale la pena evidenziare un aspetto: come accadde nel 2000, con riferimento ad una parte comune (nel caso di specie il giardino) non si parla semplicemente di bene funzionale e strumentale alle unità immobiliari ma di pertinenze; queste, per definizione, sono ” le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” (art. 817, primo comma, c.c.).

Non solo servizio ma anche ornamento, un qualcosa in più della mera relazione tra principale ed accessorio.
Che la Corte di Cassazione intenda allargare il novero delle cose comuni non solamente alle cose funzionali ma anche a quelle ornamentali? Così fosse anche la piscina dovrebbe, in mancanza di indicazioni scritte, essere considerata sempre e comunque bene condominiale.

Avv. Isidoro Tricarico

Presidente Nazionale Centro Studi OGGICONDOMINIO

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