È necessario rispettare la destinazione d’uso delle varie parti comuni del condominio, indicata solitamente nel regolamento.
Per esempio si può prevedere che il locale sottotetto sia a disposizione di tutti i condomini come stenditoio collettivo o che il cortile condominiale serva a dare aria e luce alle parti dell’edificio che vi si affacciano.
Se così è scritto nel regolamento condominiale, ci si dovrà attenere a queste funzioni, oppure cambiarle, se serve, ma solo a certe condizioni.
La soluzione migliore è sempre quella di appianare i problemi in via amichevole, senza inasprire inutilmente i rapporti con i vicini.
Quindi da un lato chi subisce il fastidio non dovrebbe lanciarsi in rischiose azioni giudiziarie senza concreti motivi, dall’altro chi possiede animali deve rispettare lo spazio e le esigenze degli altri condomini. Anche in assenza di espliciti divieti, occorre fare in modo che la presenza dell’animale non crei #disturbo e non limiti l’altrui diritto di godere degli spazi comuni. Fondamentale è curarne l’igiene, addestrarlo a non abbaiare troppo e a non lanciarsi contro le persone che incontra uscendo di casa.
Per il resto bastano la buona educazione e il buon senso, che vanno usati per esempio chiudendo il permesso prima di salire in ascensore con un cane se ci sono altri condomini che potrebbero non gradirne la presenza.
Se poi il buon senso viene del tutto a mancare, e un vicino infastidito si lancia in intimidazioni contro l’animale (per esempio minacciando di avvelenarlo), il proprietario deve denunciare immediatamente il fatto alla polizia, anche come forma di dissuasione.
Can che abbaia… Spesso i condomini chiedono all’amministratore di intervenire nei confronti dei proprietari di animali perché non rispettano il regolamento condominiale, o perché gli animali fanno rumore, sporcano o vengono lasciati uscire da soli negli spazi condominiali. L’amministratore può richiamare, anche per iscritto, il proprietario al rispetto delle regole e perfino arrivare a multarlo, se il regolamento lo prevede e se l’assemblea delibera la sanzione. Se però il suo intervento non basta a risolvere la situazione, il condomino che si è lamentato può intraprendere singolarmente un’azione legale contro il vicino, ma anche amministratore potrà intentarne una a nome del condominio se l’assemblea ha votato in tal senso. Qualunque sia la richiesta fatta al giudice, compresa quella di un provvedimento che ponga subito fine alle “immissioni” e preveda un indennizzo, va ricordato che il danno o il disturbo devono essere quantificabili e dimostrabili. Inoltre rispetto al disturbo causato dai proprietari di animali è richiesta una certa dose di tolleranza: rumori e odori sono ritenuti illeciti solo quando sono tali da causare fastidio a persone di normale sopportazione. Proprio come avviene per tutte le altre attività quotidiane che i condomini possono svolgere, magari dando un certo fastidio ma senza commettere alcun illecito, come cucinare pesce o usare il trapano in orari consentiti.
Il regolamento condominiale non può vietare di possedere animali domestici, ma solo stabilire delle regole per la civile convivenza. L’animale è definito dalla legge come una “cosa”, alla tregua di un bene mobile. Vietarne il possesso sarebbe come impedire di possedere un frullatore o un impiantò stereo. Resta però possibile regolamentare l’uso di questi oggetti e in caso di mancato rispetto delle regole (per esempio se si ascolta musica a tutto volume di notte) si possono prevedere sanzioni. Lo stesso vale dunque per gli animali. Si può per esempio vietare che il cane di un condomino stia nel giardino condominiale senza museruola o senza un accompagnatore, e fissare una sanzione per i proprietari dei cani che sporcano le parti comuni dell’edificio o che abbaiano nelle ore notturne.
Quando i condomini sono più di 10 è obbligatorio adottare un regolamento condominiale per disciplinare l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell’edificio e l’amministrazione. Il regolamento va approvato con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e cinquecento millesimi, ovvero metà delle quote in cui è divisa la proprietà del condominio. È al regolamento che si deve fare prima di tutto riferimento ogni qual volta si notino comportamenti fastidiosi o ritenuti non conformi alle regole.